controllo elettronico della velocità – avviso

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VELOX

Ufficio di Polizia Locale Comune di Petriolo

Servizi di controllo della velocità nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Petriolo.

• La velocità è una delle cause o concause principali degli Incidenti Stradali in Italia.

• Alla luce dell’aumento di traffico, veicolare e motociclistico, che si registra nel territorio comunale ogni anno è stata intensificata l'incisività dei servizi di controllo della velocità.

• Tutela della sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti sono alla base del Decreto del Ministero dei Trasporti del 15/08/1997, e della successiva Direttiva del Ministero dell’Interno n.300/A/10307 del 14 agosto 2009.

• In piena osservanza di tali norme le postazioni di controllo, con finalità di rilevamento della velocità, sono sempre preventivamente segnalate mediante:

- segnali fissi e/o mobili, collocati ad una distanza adeguata di almeno mt.150, per le strade percorribili ad oltre 50 Km/h, ed almeno mt.80 per le altre strade;

- con postazioni ben visibili sotto il controllo della pattuglia operante.

• La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sui seguenti fattori:

- dell’incidentalità;

- dell'intensità di traffico;

- delle segnalazioni ed esposti dei cittadini;

- dei riscontri provenienti dai servizi d'istituto dell’Ufficio di Polizia Locale.

A partire dal mese di gennaio 2016 è possibile verificare preventivamente i posti di controllo della velocità effettuati con apparecchiature elettroniche nella disponibilità dalla Polizia Locale del Comune di Petriolo consultando:

CALENDARIO STRADE SOGGETTE A CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA’ (vedi allegato 1)

In questa sezione verrà pubblicato, a meno di sospensione temporanea o modifiche del controllo per esigenze di servizio, il calendario delle strade che saranno soggette a controlli di velocità.

La Polizia Locale rammenta di circolare con prudenza, di tenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico;

Si ricorda inoltre che il limite di velocità sul territorio urbano è di 50 Km/h ove non diversamente segnalato.

LE SANZIONI

Limiti di velocità In km/h

 

Nessuna Sanzione con tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata

Art. 142, comma 7

Superamento del limite di non oltre 10 km/h, oltre la tolleranza del 5%,  e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata

Art. 142, comma 8

Superamento del limite di oltre 10 e di non oltre 40 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,  sulla velocità accertata

Art. 142, comma 9(1)

Superamento del limite di oltre 40 e di non oltre 60 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,  sulla velocità accertata

Art. 142, comma 9-bis(1)

Superamento di oltre 60 km/h il limite al netto del 5%,  e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità reale accertata
Strada Urbana con limite di velocità 50km/h

Sino a 55 km/h(*) Nessuna Sanzione

Sino a 65 km/h(*)

€ 41,00

PMR entro

60gg

Sino a 95 km/h(*)

 169,00

PMR entro 60gg

Sino a 115 km/h(*)

€ 531,00 (€ 708,00)²

PMR entro 60gg punti 6 e  sosp. patente da 1 a 3 mesi

Riduzione 30% Non ammessa

Oltre 115 km/h(*)

€ 828,00 € 1.104,67)²

PMR entro 60gg punti 10 e sosp. patente da 6 a 12 mesi

Riduzione 30% Non ammessa

Riduzione 30% entro 5gg € 28,70

Riduzione 30% entro 5gg € 118,30

(€ 54,67)² Riduzione 30% Nott. € 38,27

(€ 225,33)² Riduzione 30% Nott. € 157,73

punti 0

punti 3

(1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a variazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008). PER TALE VIOLAZIONE NON È AMMESSA LA RIDUZIONE DEL 30% introdotta dall'art. 20, comma 5-bis della legge 09.08.2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del Dl 21.06.2013, n. 69, che ha modificato l'art. 202 C.d.S. con decorrenza 21. 08.2013.

(2) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le SANZIONI EDITTALI SONO AUMENTATE DI UN TERZO SE LE VIOLAZIONI SONO COMMESSE DOPO LE ORE 22 E PRIMA DELLE ORE 7.

Se le violazioni sono commesse con veicoli che trasportano esplosivi, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus e filobus di m.c. superiore a 8t, altri autoveicoli di m.c. superiore a 3,5t, autocarri di m.c. superiore a 5t se autorizzati a trasporto di persone, mezzi d'opera che viaggiano a pieno carico, TUTTE LE SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE SONO RADDOPPIATE.(*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/hCOMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

Per le violazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida, è obbligatorio comunicare all'organo accertatore entro 60 giorni dalla notifica del verbale i dati del conducente del veicolo, con le modalità indicate nello stesso verbale di contestazione.

L'inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 126bis c.2 C.d.S. pari a € 286,00Si ricorda che la falsa indicazione del conducente configura il reato di falsità in atto pubblico di cui all'art. 483 C.P.VISIONE FOTOGRAMMI RILEVAMENTO VELOCITA'

Il proprietario del veicolo sanzionato può visionare i fotogrammi del transito rilevato dal sistema di controllo elettronico della velocità richiedendo la copia dell’immagine all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Petriolo

ATTENZIONE: si informa che nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), i fotogrammi scattati dal sistema elettronico non permettono di identificare il conducente del veicolo

 LE MULTE... QUELLO CHE DEVI SAPEREI verbali al Codice della Strada devono essere notificati:• entro 90 giorni dall’accertamento se il veicolo è italiano• entro 360 giorni dall’accertamento se il veicolo è stranieroGli organi accertatori possono inoltre riaprire i termini di notifica in casi particolari: veicoli a noleggio, trasferimenti di proprietà o cambi di residenza non registrati, etc…E’ utile sapere inoltre che la notifica, per l'organo accertatore, si perfeziona nel momento in cui Poste Italiane riceve in carico l'atto da notificare, e NON quando il cittadino riceve materialmente il plico.

Questo è stabilito dal Codice di Procedura Civile (art. 149).

Può perciò accadere che alcuni cittadini ricevano il verbale "apparentemente" oltre i termini di notifica, ma questo non significa che il verbale sia nullo. Sul sito di Poste Italiane (www.poste.it) è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini. Nella sezione "cerca spedizioni - posta raccomandata", inserendo il numero della raccomandata, si può trovare la data di registrazione della raccomandata presso l'Ufficio Postale di spedizione: è la data in cui l’organo accertatore ha consegnato il verbale al vettore, ovvero il momento nel quale si concretizza la notifica.

E' importante sapere la data esatta di notifica in quanto:

• il pagamento in misura ridotta è consentito entro 60 giorni dalla notifica (dal 61° giorno l’importo della sanzione raddoppia)

• la riduzione del 30% è consentita con pagamento entro 5 giorni dalla notifica

• il ricorso in opposizione al Giudice di Pace è consentito entro 30 giorni dalla notifica

• il ricorso in opposizione al Prefetto è consentito entro 60 giorni dalla notifica

 PROBLEMI PIÙ COMUNI RELATIVI ALLE MULTE...I possibili errori materiali sanabili direttamente dall’organo accertatore (per cui non è necessario presentare ricorso) sono quelli che riguardano i seguenti casi:• notifica al vecchio proprietario del veicolo che ha venduto lo stesso prima della data di accertamento della violazione (necessaria copia atto di vendita)• targa non corrispondente alla marca (non al modello) del veicolo (necessaria copia della carta di circolazione)In questi casi l’interessato potrà contattare direttamente L’ Ufficio di Polizia Locale (Tel. 0733/550601) che, previa presentazione di idonea documentazione, provvederà alla correzione dell’atto.RICORSI

In tutti gli altri casi, l’interessato dovrà proporre regolare ricorso ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE AL GIUDICE DI PACE DI MACERATA o ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE AL PREFETTO DI MACERATA

Istruzioni ricorso Giudice di Pace (G.d.P.)

Modello ricorso violazioni al CdS (Prefettura)

 PER LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEDichiarazione di verifica e taratura (vedi allegato 2)Certificato di taratura (vedi allegato 3) MODELLIModulo comunicazione dati conducente (vedi allegato 4)Modulo richiesta copia accertamento fotografico (vedi allegato 5)INFORMAZIONIPer richiedere qualsiasi informazione chiama il numero 0733/550601 (interno 5): risponderà negli orari di apertura al pubblico Lun. – Sab. 10:00 – 13:00 l’Ufficio di Polizia LocalePuoi anche inviare una e-mail all’indirizzo: vigili@comune.petriolo.mc.it  

Data:

20 Gennaio 2016

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Descrizione

VELOX

Ufficio di Polizia Locale Comune di Petriolo

Servizi di controllo della velocità nelle strade ricadenti nel territorio del Comune di Petriolo.

• La velocità è una delle cause o concause principali degli Incidenti Stradali in Italia.

• Alla luce dell’aumento di traffico, veicolare e motociclistico, che si registra nel territorio comunale ogni anno è stata intensificata l'incisività dei servizi di controllo della velocità.

• Tutela della sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti sono alla base del Decreto del Ministero dei Trasporti del 15/08/1997, e della successiva Direttiva del Ministero dell’Interno n.300/A/10307 del 14 agosto 2009.

• In piena osservanza di tali norme le postazioni di controllo, con finalità di rilevamento della velocità, sono sempre preventivamente segnalate mediante:

- segnali fissi e/o mobili, collocati ad una distanza adeguata di almeno mt.150, per le strade percorribili ad oltre 50 Km/h, ed almeno mt.80 per le altre strade;

- con postazioni ben visibili sotto il controllo della pattuglia operante.

• La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sui seguenti fattori:

- dell’incidentalità;

- dell'intensità di traffico;

- delle segnalazioni ed esposti dei cittadini;

- dei riscontri provenienti dai servizi d'istituto dell’Ufficio di Polizia Locale.

A partire dal mese di gennaio 2016 è possibile verificare preventivamente i posti di controllo della velocità effettuati con apparecchiature elettroniche nella disponibilità dalla Polizia Locale del Comune di Petriolo consultando:

CALENDARIO STRADE SOGGETTE A CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA’ (vedi allegato 1)

In questa sezione verrà pubblicato, a meno di sospensione temporanea o modifiche del controllo per esigenze di servizio, il calendario delle strade che saranno soggette a controlli di velocità.

La Polizia Locale rammenta di circolare con prudenza, di tenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico;

Si ricorda inoltre che il limite di velocità sul territorio urbano è di 50 Km/h ove non diversamente segnalato.

LE SANZIONI

Limiti di velocità In km/h

 

Nessuna Sanzione con tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata

Art. 142, comma 7

Superamento del limite di non oltre 10 km/h, oltre la tolleranza del 5%,  e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità accertata

Art. 142, comma 8

Superamento del limite di oltre 10 e di non oltre 40 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,  sulla velocità accertata

Art. 142, comma 9(1)

Superamento del limite di oltre 40 e di non oltre 60 km/h, oltre la tolleranza del 5%, e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h,  sulla velocità accertata

Art. 142, comma
9-bis(1)

Superamento di oltre 60 km/h il limite al netto del 5%,  e comunque con una detrazione non inferiore a 5 km/h, sulla velocità reale accertata

Strada Urbana con limite di velocità 50km/h

Sino a 55 km/h(*)
Nessuna Sanzione

Sino a 65 km/h(*)

€ 41,00

PMR entro

60gg

Sino a 95 km/h(*)

 169,00

PMR entro 60gg

Sino a 115 km/h(*)

€ 531,00
(€ 708,00)²

PMR entro 60gg
punti 6
e  sosp. patente da
1 a 3 mesi

Riduzione 30% Non ammessa

Oltre 115 km/h(*)

€ 828,00
€ 1.104,67)²

PMR entro 60gg
punti 10
e sosp. patente da
6 a 12 mesi

Riduzione 30% Non ammessa

Riduzione 30% entro 5gg
€ 28,70

Riduzione 30% entro 5gg
€ 118,30

(€ 54,67)²
Riduzione
30% Nott.
€ 38,27

(€ 225,33)²
Riduzione
30% Nott.
€ 157,73

punti 0

punti 3

(1) Commi le cui sanzioni edittali non sono soggette a variazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. interministeriale 17.12.2008 (G.U. n. 303 del 30.12.2008). PER TALE VIOLAZIONE NON È AMMESSA LA RIDUZIONE DEL 30% introdotta dall'art. 20, comma 5-bis della legge 09.08.2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del Dl 21.06.2013, n. 69, che ha modificato l'art. 202 C.d.S. con decorrenza 21. 08.2013.

(2) Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 195, come introdotto dall'articolo 3, comma 55, lett. c), legge 15.07/2009, n. 94, in vigore dall'8.08.2009 (G.U. n. 170 del 24.07.2009), le SANZIONI EDITTALI SONO AUMENTATE DI UN TERZO SE LE VIOLAZIONI SONO COMMESSE DOPO LE ORE 22 E PRIMA DELLE ORE 7.

Se le violazioni sono commesse con veicoli che trasportano esplosivi, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus e filobus di m.c. superiore a 8t, altri autoveicoli di m.c. superiore a 3,5t, autocarri di m.c. superiore a 5t se autorizzati a trasporto di persone, mezzi d'opera che viaggiano a pieno carico, TUTTE LE SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE SONO RADDOPPIATE.

(*) Le velocità indicate in tabella sono da intendersi velocità accertate, alle quali va detratta la tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h

COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE

Per le violazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente di guida, è obbligatorio comunicare all'organo accertatore entro 60 giorni dalla notifica del verbale i dati del conducente del veicolo, con le modalità indicate nello stesso verbale di contestazione.

L'inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 126bis c.2 C.d.S. pari a € 286,00

Si ricorda che la falsa indicazione del conducente configura il reato di falsità in atto pubblico di cui all'art. 483 C.P.

VISIONE FOTOGRAMMI RILEVAMENTO VELOCITA'

Il proprietario del veicolo sanzionato può visionare i fotogrammi del transito rilevato dal sistema di controllo elettronico della velocità richiedendo la copia dell’immagine all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Petriolo

ATTENZIONE: si informa che nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), i fotogrammi scattati dal sistema elettronico non permettono di identificare il conducente del veicolo

 

LE MULTE... QUELLO CHE DEVI SAPERE

I verbali al Codice della Strada devono essere notificati:

• entro 90 giorni dall’accertamento se il veicolo è italiano

• entro 360 giorni dall’accertamento se il veicolo è straniero

Gli organi accertatori possono inoltre riaprire i termini di notifica in casi particolari: veicoli a noleggio, trasferimenti di proprietà o cambi di residenza non registrati, etc…

E’ utile sapere inoltre che la notifica, per l'organo accertatore, si perfeziona nel momento in cui Poste Italiane riceve in carico l'atto da notificare, e NON quando il cittadino riceve materialmente il plico.

Questo è stabilito dal Codice di Procedura Civile (art. 149).

Può perciò accadere che alcuni cittadini ricevano il verbale "apparentemente" oltre i termini di notifica, ma questo non significa che il verbale sia nullo. Sul sito di Poste Italiane (www.poste.it) è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini. Nella sezione "cerca spedizioni - posta raccomandata", inserendo il numero della raccomandata, si può trovare la data di registrazione della raccomandata presso l'Ufficio Postale di spedizione: è la data in cui l’organo accertatore ha consegnato il verbale al vettore, ovvero il momento nel quale si concretizza la notifica.

E' importante sapere la data esatta di notifica in quanto:

• il pagamento in misura ridotta è consentito entro 60 giorni dalla notifica (dal 61° giorno l’importo della sanzione raddoppia)

• la riduzione del 30% è consentita con pagamento entro 5 giorni dalla notifica

• il ricorso in opposizione al Giudice di Pace è consentito entro 30 giorni dalla notifica

• il ricorso in opposizione al Prefetto è consentito entro 60 giorni dalla notifica

 

PROBLEMI PIÙ COMUNI RELATIVI ALLE MULTE...

I possibili errori materiali sanabili direttamente dall’organo accertatore (per cui non è necessario presentare ricorso) sono quelli che riguardano i seguenti casi:

• notifica al vecchio proprietario del veicolo che ha venduto lo stesso prima della data di accertamento della violazione (necessaria copia atto di vendita)

• targa non corrispondente alla marca (non al modello) del veicolo (necessaria copia della carta di circolazione)

In questi casi l’interessato potrà contattare direttamente L’ Ufficio di Polizia Locale (Tel. 0733/550601) che, previa presentazione di idonea documentazione, provvederà alla correzione dell’atto.

RICORSI

In tutti gli altri casi, l’interessato dovrà proporre regolare ricorso ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE AL GIUDICE DI PACE DI MACERATA o ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE AL PREFETTO DI MACERATA

Istruzioni ricorso Giudice di Pace (G.d.P.)

Modello ricorso violazioni al CdS (Prefettura)

 

PER LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dichiarazione di verifica e taratura (vedi allegato 2)

Certificato di taratura (vedi allegato 3)

 

MODELLI

Modulo comunicazione dati conducente (vedi allegato 4)

Modulo richiesta copia accertamento fotografico (vedi allegato 5)

INFORMAZIONI

Per richiedere qualsiasi informazione chiama il numero 0733/550601 (interno 5): risponderà negli orari di apertura al pubblico Lun. – Sab. 10:00 – 13:00 l’Ufficio di Polizia Locale

Puoi anche inviare una e-mail all’indirizzo: vigili@comune.petriolo.mc.it

 

 

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Ultimo aggiornamento: 04/05/2016, 15:27

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